indicazioni geografiche

INDICAZIONI DI PROVENIENZA SEMPLICI E LEGISLAZIONE «SWISSNESS»

Le indicazioni geografiche che si riferiscono alla provenienza elvetica di un determinato prodotto o servizio sono utilizzate da numerosi produttori o fornitori di una stessa regione e non sono quindi ad uso esclusivo di un unico titolare. I soggetti in grado di dimostrare che i loro prodotti e servizi provengono da una determinata regione geografica non devono disporre di autorizzazioni specifiche per utilizzare un'indicazione di provenienza.

Tuttavia, bisogna tenere in considerazione la c.d. legislazione «Swissness» che rafforza la protezione della designazione «Svizzera» e di qualsiasi altra denominazione o immagine indicativa di una provenienza elvetica. Infatti, la normativa «Swissness» prevede regole chiare per l'utilizzo delle indicazioni di provenienza svizzere, allo scopo di evitare gli utilizzi abusivi e preservare il valore del «marchio Svizzera». In particolare, è necessario soddisfare specifici criteri di protezione stabiliti per legge, che tengono conto della natura dei prodotti che riportano l’indicazione di provenienza «marchio Svizzera», a seconda che si tratti di prodotti naturali, derrate alimentari o prodotti industriali.

INDICAZIONI DI PROVENIENZA QUALIFICATE

Oltre alle indicazioni di provenienza semplici esistono designazioni qualificate, come «Tête de Moine» o «bratwurst di vitello di San Gallo», che sono iscritte nel “Registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche”.

Il Registro delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) consente di tutelare i nomi geografici e tradizionali che designano prodotti agricoli, la cui qualità e le cui caratteristiche principali sono determinate dalla loro origine. Le norme vigenti consentono il reciproco riconoscimento di prodotti di qualità tra la Svizzera e l'Unione europea.

Le indicazioni di provenienza qualificate IGP e DOP sono registrabili anche come marchi geografici.